Circolari

Accordo Interconfederale 24 aprile 2013 in tema di detassazione – Chiarimenti - Circolare Agenzia Entrate n. 11/E del 30/04/2013.

Circolare n° 37/2013 » 02.05.2013

Facciamo seguito alla precedente circolare n. 35/2013 del 24 aprile u.s. con cui avevamo dato notizia dell’Accordo Interconfederale in tema di detassazione sottoscritto nella stessa data.

Come noto, l’accordo mira a determinare le premesse per una più ampia applicazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività, prorogate per il 2013.

Secondo uno schema già condiviso negli anni precedenti, al testo dell’Accordo Interconfederale segue un modello di accordo quadro territoriale che potrà essere preso a riferimento o adottato per la definizione dei veri e propri accordi su base territoriale.

Come chiarito anche nella circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 2013 (cfr. Circolare FISE n. 34/2013 del 19 aprile u.s.), il criterio generale è che l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione dell’accordo territoriale.

In estrema sintesi, l’Accordo Interconfederale conferma l’impianto dell’accordo del 28 giugno 2011 quanto alla funzione dei due livelli di contrattazione.

Come poi è reso ancor più esplicito nelle premesse del modello di accordo quadro territoriale, Confindustria conferma che la sede privilegiata per la definizione di premi di produttività ed altre forme di retribuzione incentivante, salve le specificità esistenti in singoli settori, è quella aziendale.

Le parti, però, anche a ragione dell’attuale situazione di crisi del nostro Paese, hanno ritenuto opportuno facilitare la definizione di intese, di livello territoriale, che consentano anche alle imprese prive di rappresentanza aziendale di applicare ai propri dipendenti le agevolazioni fiscali previste dal DPCM 22 gennaio 2013, a fronte di miglioramenti della produttività aziendale, intesa in senso lato, che conseguono ad una diversa gestione degli orari osservati in azienda. Dunque, l’accordo territoriale troverà applicazione per le imprese prive di rappresentanze sindacali in azienda.

In ordine ai veri e propri contenuti del modello di accordo territoriale, al punto 1 viene confermato un principio, già ampiamente condiviso tra le parti, ossia che le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono concludere accordi aziendali con le organizzazioni territoriali di categoria di Cgil, Cisl, Uil.

Trattandosi di veri e propri accordi aziendali, viene specificato che essi si applicano e vincolano tutti i dipendenti dell’impresa.

Va sottolineato che tutte le associazioni di CONFINDUSTRIA, aventi competenza sindacale, hanno la facoltà di prestare assistenza alle imprese che volessero definire gli accordi di cui al punto n. 1.

Al punto 2, che costituisce l’elemento centrale dell’accordo, viene anzitutto riconfermata la volontà di non alterare gli assetti della contrattazione nazionale, come si evince dal richiamo all’accordo del 28 giugno 2011 e dalla necessità di rispettare gli obblighi di contrattazione previsti dai ccnl.

Si prevede, però, una disciplina volta a dare concreta ed agevole attuazione al c.d. "primo canale" della retribuzione di produttività che non si identifichi con i veri e propri "premi di produzione".

In sostanza, si potrà applicare il beneficio della detassazione in relazione a quelle voci retributive erogate a fronte di prestazioni - così come individuate nella circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 2013 - che risultino, come diretta conseguenza dell’accordo territoriale, "diverse" da quelle rese in attuazione del regime di orari esistente in azienda prima della stipula dell’accordo territoriale. A tal fine, si ritiene che il parametro utile per definire la preesistente situazione aziendale sia l’organizzazione e la distribuzione degli orari osservata, in valore medio, nell’anno solare antecedente la definizione dell’accordo territoriale.

Mentre nel caso della contrattazione aziendale è sufficiente che le prestazioni rese in attuazione di un patto risultino conformi alle finalità perseguite dal DPCM (e ciò anche nell’ipotesi che tali patti siano stati conclusi prima dell’emanazione del DPCM, cosicchè la "dichiarazione di conformità" è volta, appunto, a "certificare" la coerenza del patto aziendale pregresso con quelle finalità), nel caso della contrattazione territoriale, stante la sua "portata generale", è stato necessario fare riferimento alla situazione aziendale pregressa per fissare un parametro di raffronto sul quale fondare l’indicatore quantitativo di riferimento (voluto dal DPCM del 22 gennaio 2013 e dalla circolare ministeriale n. 15/2013) per l’applicabilità dell’agevolazione fiscale.

Ed infatti, coerentemente, al punto 4 dell’accordo si afferma testualmente che: "l’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa".

 

Dunque, il datore di lavoro, in applicazione del patto territoriale, avrà l’opportunità di ottenere prestazioni lavorative "diverse" da quelle precedentemente svolte in azienda (nel senso chiarito in precedenza) e, sulle voci retributive erogate a fronte di queste prestazioni lavorative "diverse", potrà applicare il beneficio fiscale della detassazione. Il limite è costituito, oltre che dalle disposizioni inderogabili di legge, soltanto dalle disposizioni del contratto nazionale che prevedano apposite procedure negoziali per porre in essere eventuali modifiche nella distribuzione e organizzazione degli orari.

Dal punto di vista operativo, risulta, pertanto, opportuno e consigliabile che l’impresa priva di rappresentanze, per poter più agevolmente applicare il beneficio fiscale (ma anche al fine di evitare eventuali contestazioni), faccia il punto (operando un vero e proprio "quadro di raffronto") tra il regime degli orari generalmente osservato nell’anno precedente e le prestazioni "diverse" che riuscirà ad attuare in ragione dell’applicazione del beneficio della detassazione.

Tali prestazioni saranno, pertanto, quelle che potranno fruire del beneficio fiscale.

Come nei precedenti accordi in materia, viene prevista, al punto 3, l’applicazione del beneficio fiscale per tutte le sedi delle imprese multilocalizzate nonché (cfr. punto 5) ai lavoratori inviati in missione presso le imprese.

Sempre nel solco dei precedenti accordi in materia, si esplicita il carattere cedevole dell’accordo territoriale rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali e l’impegno delle parti a diffondere i contenuti dell’accordo tra i rispettivi associati.

Si sottolinea che, al punto 3, è già contenuta l’autodichiarazione di conformità. Si dovrà, pertanto, dar corso soltanto all’adempimento del deposito dell’accordo che, come già precisato dalla circolare n. 15/2013, potrà essere validamente effettuato anche da una sola delle associazioni firmatarie dell’accordo medesimo.

*****

Segnaliamo inoltre che, con la circolare n. 11/E del 30 aprile scorso (allegata) l’Agenzia delle entrate fornisce i primi commenti sui profili fiscali delle "misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro", prorogate per l’anno 2013 ai sensi dell’art.1, comma 481 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) e definite dal successivo DPCM del 22 gennaio 2013 (pubblicato in GU n. 75 del 29 marzo 2013).

La circolare dell’Agenzia delle entrate fornisce un riepilogo degli orientamenti interpretativi elaborati nelle circolari passate sugli aspetti fiscali ed applicativi dell’imposta sostitutiva, rinviando alla circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013 la definizione della nuova nozione di "retribuzione di produttività".

Verifica della soglia di reddito per l’anno 2012

La soglia reddituale di accesso all’agevolazione è stata elevata, rispetto all’anno passato, dall’importo di 30.000 a 40.000 euro, ma non sono cambiate le modalità di determinazione della soglia (indicate nelle circolari nn. 49 e 59/2008, 3/2011). Pertanto ai fini della verifica del limite devono essere computati:

- i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati al comma 2 (es. le pensioni ed assegni ad esse equiparati);

- i redditi di lavoro dipendente riconducibili a un'attività di lavoro svolta all'estero.

La soglia reddituale deve essere verificata solo rispetto all’anno 2012. Pertanto possono accedere all’agevolazione i lavoratori dipendenti che percepiranno nel 2013 più di 40.000 euro. Sono esclusi i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata, i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o i redditi assimilati a lavoro dipendente. Si ricorda che sono ammessi al beneficio fiscale, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge, anche i dipendenti di datori di lavoro non imprenditori (professionisti e lavoratori autonomi) ed i lavoratori in somministrazione, dipendenti di agenzie di lavoro.

Determinazione imposta sostitutiva

Per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Il sostituto d’imposta calcola le ritenute fiscali da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a imposta sostituiva le trattenute previdenziali obbligatorie.

Non possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva le retribuzioni di produttività erogate ai lavoratori distaccati all’estero, tassate su base convenzionale ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR.

Ricordiamo che i redditi soggetti ad imposta sostitutiva non devono essere considerati ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del percipiente o del suo nucleo familiare, mentre devono essere considerate per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Adempimenti del sostituto di imposta e del dipendente

Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto di imposta:

- l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo (es. percezione nel 2012 di altri redditi da lavoro dipendente che portino a superare il limite di 40mila euro);

- l'eventuale rinuncia al regime sostitutivo (es. scelta fatta per utilizzare oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo dell’imposta sostitutiva).

Il sostituto di imposta deve indicare separatamente nel CUD:

- la parte assoggettata ad imposta sostitutiva;

- l'imposta sostitutiva trattenuta al dipendente;

- la parte di reddito teoricamente assoggettabile ad imposta sostitutiva, ma non assoggettata a causa di rinuncia espressa del contribuente oppure per altre cause.

Modalità applicative per il 2013

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, d’intesa con il Ministero del lavoro, che per tutti i contratti già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo 2013) il termine ultimo per effettuare il deposito ai fini del monitoraggio di cui all'art. 3 del decreto è il 13 maggio 2013.

Sarà possibile applicare dalgennaio 2013 l’agevolazione fiscale per i contratti sottoscritti in vigenza della precedente disciplina, che prevedano l’erogazione di una "retribuzione di produttività" conforme alle disposizioni del decreto del 22 gennaio scorso.

L'Agenzia chiarisce che si ritiene corretto il comportamento delle imprese che hanno applicato l’imposta sostitutiva sulle retribuzioni erogate nel corso del 2013 prima dell’entrata in vigore del decreto, purché siano rispettati i presupposti ed i limiti stabiliti dal medesimo decreto.

Diversamente i sostituti d’imposta che non hanno operato tale scelta ed hanno prudenzialmente assoggettato a tassazione ordinaria le retribuzioni erogate prima dell’entrata in vigore del decreto, possono applicare l’imposta sostitutiva, sempre se sussistano le condizioni previste dal decreto, con la prima retribuzione utile.

Il recupero delle ritenute alla fonte operate in misura superiore rispetto a quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva è effettuato scomputando l'eccedenza nei versamenti successivi, secondo la modalità indicate nel DPR n. 445/1997. Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD l'importo della retribuzione teorica che poteva essere assoggettata a tassazione sostitutiva.

Cordiali saluti.

» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza - Giancarlo Cipullo  |  
» Carta intestata

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